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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019

Art. 11
Avvio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di condhotel è soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) a cui allegare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e di classifica. La modulistica sarà approvata con atto del dirigente del servizio regionale competente.

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