LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3
DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)
Testo coordinato con la modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
Art. 11
Avvio dell'attività
1.
L'esercizio dell'attività di condhotel è soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) a cui allegare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e di classifica. La modulistica sarà approvata con atto del dirigente del servizio regionale competente.