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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

Testo coordinato con la modifiche apportate da:

L.R.30 luglio 2019, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 7
Rispetto dei requisiti e livello minimo dei servizi
1. Il gestore unico deve assicurare alla clientela ed ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale tutti i servizi previsti dalla legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel è classificato.
2. I proprietari delle singole unità abitative, o il soggetto gestore qualora previsto dal contratto, ed il proprietario degli spazi comuni devono dotare le unità abitative e gli spazi comuni di arredi, corredi e finiture caratterizzati da standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica nel rispetto della vigente normativa regionale.
3. Le porte di accesso alle singole unità abitative e ogni altra dotazione devono essere uniformi. Il comune può prescrivere ulteriori obblighi relativi al livello minimo di uniformità dell'edificio.
4. Eventuali innovazioni o modificazioni nelle singole unità abitative possono essere apportate autonomamente dai proprietari previa comunicazione scritta al gestore unico, fermo restando il rispetto degli standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica di cui sopra.
5. I proprietari, o il gestore ove previsto nel contratto, devono assicurare la manutenzione ordinaria delle unità abitative al fine del rispetto degli standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica.

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