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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

Testo coordinato con la modifiche apportate da:

L.R.30 luglio 2019, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 14
1.
Il comma 6 dell' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"6. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere;
c) i condhotel.".

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