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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 19
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Per l’attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22 , della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

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