LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 4Art. 25
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
1.
L’
articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1.
Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a)
la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b)
le tipologie di spese ammissibili;
c)
i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d)
i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e)
le priorità;
f)
le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g)
le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2.
Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.