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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 5
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 è inserito il seguente:
“Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell’area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole:
", in relazione al canone fissato come base,";
b)
nel secondo periodo le parole
"del canone più alto"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4".

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