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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 7
Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamentosessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli articoli 18 e 41 della legge regionale n. 6 del 2014.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia-Romagna;
b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.
4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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