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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 9
Costituzione di parte civile e altre disposizioni
1. La Regione Emilia-Romagna valuta l’opportunità, nei casi di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all'articolo 1, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 2014.

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