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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Art. 15
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.

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