LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22
NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
N. 2 DEL 2003,
N. 29 DEL 2004 E
N. 4 DEL 2008
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23
Art. 7
Autorizzazione all’esercizio
1.
L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.
2.
L'autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1, in ottemperanza a quanto definito dall’
articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 , è richiesta per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno e per le strutture sanitarie che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente o per gli operatori, nonché per le strutture con caratteristiche organizzative di particolare complessità.
3.
Per le strutture sanitarie non incluse nel comma 2, caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa, è prevista la presentazione della comunicazione di svolgimento dell’attività sanitaria di cui all’articolo 10.