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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019

Capo IV
Trasporti e viabilità
Art. 6
1. Il comma 4 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.”.
Art. 7
Attività di recupero di materiali di dragaggio
1. Il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l’autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali.

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