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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019

Sezione II
Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica
Art. 9
1.
Al termine del comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente periodo:
“La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria.”
.
Art. 10
1. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:
“6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l’ articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).”.
2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’ articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016).
Art. 11
Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’ articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l’anno 2019 la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale.
2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.

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