Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019

Capo VI
Disposizioni in materia elettorale
Art. 13
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.”.
2.
Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2014 le parole
"dall'articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968 , è dimezzato"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l'articolo 5, comma 1 ter".
3.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2014 dopo le parole
"ad esclusione del"
sono inserite le seguenti:
"secondo e"
.

Espandi Indice