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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AZIENDE E I BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E 22 OTTOBRE 2018, N. 15 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 395 del 29 novembre 2019

Art. 5
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018, è aggiunta la seguente:
“b bis) per l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico può avvalersi dell’unità di esperti di cui all’ articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016.”.

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