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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 37 del 1994 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I premi-acquisto di cui all’articolo 8 bis sono liquidati successivamente alla consegna dell’opera alla Regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.”.

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