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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 11
1. All’ articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
“2 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.

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