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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 5
1. Il comma 1 dell’art.167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’art.167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 è sostituita dalla seguente:
"a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;”.
3. Il comma 5 dell’art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture.”.

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