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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Sezione I
Ambiente
Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite come segue:
“a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;
d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;”.
Art. 3
Inserimento nelle Clausole valutative previste da leggi regionali dell’impatto ambientale e del suo effetto rispetto al processo di Transizione ecologica
1. La Regione, in attuazione dello Statuto e in particolare dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell’impatto della regolamentazione (VIR)in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di Transizione ecologica inserisce, laddove pertinenti, tenuto conto dei relativi oneri amministrativi, specifiche disposizioni nelle Clausole valutative delle proprie leggi.

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