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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 4
1.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“di investimento”
sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella lettera b) tra le parole
“interventi”
e
“volti”
sono inserite le parole
“di investimento”
;
b)
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.”.

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