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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021 , n. 19

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali di cui al comma 1 può prevedere l’affidamento degli immobili di cui la Regione ha la disponibilità a enti o soggetti pubblici in funzione delle sinergie che con gli stessi si intendono sviluppare in attuazione delle politiche settoriali. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.”.

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