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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021

Art. 4
Interventi a sostegno del settore culturale e creativo
1. La Regione è autorizzata a sostenere gli operatori del settore culturale e creativo nella situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria in atto, attuando interventi diretti, anche in accordo con altre pubbliche amministrazioni, ovvero concedendo contributi ai soggetti e per gli interventi disciplinati dalle leggi regionali di seguito indicate, anche sulla base dei procedimenti in corso per l’individuazione dei beneficiari:
a) articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);
b) legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale).
2. I contributi e gli interventi diretti di cui al comma 1 potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
3. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della disponibilità finanziaria di cui al comma 2, i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.

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