Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 12
1. Dopo l’ articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all’allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.
2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 33.
3. I criteri e le modalità per l’inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, le direttive in cui sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.”.

Espandi Indice