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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo V
Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria
Art. 23
1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29(Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’articolo 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003 Sito esterno. La Commissione di cui all’ art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esternoè composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico.”.
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9(Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all' articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 Sito esterno(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 Sito esterno;”.
Art. 25
1. La rubrica dell’ articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018è sostituita dalla seguente:
“Piano integrato di attività ed organizzazione”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018è sostituito dal seguente:
“1. Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dall’ articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 Sito esternoconvertito dalla legge n. 113 del 2021 Sito esterno.”.
Art. 26
1.
Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018, le parole  
“nel Piano della performance”
sono sostituite dalle seguenti:  
“nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione”.

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