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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo VII
Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti
Art. 33
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) , dopo le parole
“quarantacinque per cento”
, sono aggiunte le seguenti:
“, maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri”; 
b)
alla lettera b) , la parola
“trenta”
è sostituita dalla seguente:
“quarantacinque”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
1.
Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25(Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15(Nuova disciplina del Difensore civico)), la parola  
“60”
è sostituita dalla seguente:  
“45”.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
1.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18(Istituzione, ai sensi dell' art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), è aggiunto il seguente periodo:
“L’estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Si procede all’estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all’ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall’elenco:
a) se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell’Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti;
b) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall’Assemblea legislativa.”.
Art. 36
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola  
“30” 
è sostituita dalla seguente: 
“45” ;
b) la parola  “50” è sostituita dalla seguente:  “20”.

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