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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 6
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14(Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’ art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;
b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59e 60 della legge regionale n. 24 del 2017i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.

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