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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 10
Promozione dell’associazionismo e della cooperazione creditizia
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. g), la Regione concorre allo sviluppo dei consorzi fidi, costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, mediante:
a) la concessione di fondi destinati a fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di fondi finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati, riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie.
2. I consorzi fidi di cui al comma 1, come definiti all’articolo 2, devono altresì rispettare le seguenti condizioni:
a) essere composti da almeno trecento imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi;
b) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
c) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione;
d) operare in Emilia-Romagna.
3. I fondi di cui al comma 1, lett. a), finalizzati alla concessione di agevolazioni alle imprese sotto forma di garanzia, sono concessi ai consorzi fidi in proporzione all'importo globale delle garanzie anno per anno emesse sulle diverse operazioni di finanziamento erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dai consorzi fidi ed effettivamente erogate nel periodo e alle imprese dei settori indicati nell’atto di cui al comma 5.
4. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
5. Le misure dei contributi, le percentuali di riparto e le modalità di utilizzo dei medesimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, in relazione al criterio di cui al comma 3.
6. I fondi di cui al comma 1, lett. b), finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati, relativi a finanziamenti assistiti da garanzia rilasciata dal medesimo consorzio fidi, sono concessi ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui al comma 3.
7. La Giunta stabilisce le ipotesi in cui i consorzi fidi possono utilizzare i fondi di cui al comma 1, lett. a), per le medesime finalità di cui al comma 1, lett. b).
8. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale i consorzi fidi individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio fidi, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

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