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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 17
Modalità di attuazione
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi dalla Regione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro assegnazione e concessione, nonché le spese dirette volte alla gestione della presente legge.

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