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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 8
Innovazione e qualificazione delle imprese
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), la Regione promuove la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all’innovazione tecnologica e organizzativa ed alla riqualificazione delle imprese che esercitano commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere imprese anche in forma associata per progetti volti:
a) alla qualificazione delle strutture;
b) all’introduzione di nuove tecnologie;
c) all’offerta di nuovi servizi;
d) alla promozione delle attività e dei servizi.
3. Possono essere concessi contributi per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine delle imprese del commercio.

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