Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 11
1.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole:
“norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 “
Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari”” sono sostituite dalle seguenti:
“norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 Sito esterno, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).”.

Espandi Indice