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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 15
1.
Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dopo le parole:
“dei servizi e delle prestazioni erogate.”
sono inserite le seguenti:
“La Giunta regionale provvede altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.”.
2.
Al comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, dopo le parole:
“acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale”
sono inserite le seguenti:
“o metropolitano”.

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