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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 10
Firma dei titoli(3)
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrata e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente o competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonché i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.
Gli ordinativi, gli assegni ed i buoni emessi da funzionari delegati dalla Regione saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste, ovvero da coloro che li sostituiscono.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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