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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 14
Restituzione dei titoli di pagamento e di riscossione estinti
I titoli di riscossione e di pagamento estinti saranno restituiti alla Regione con le seguenti modalità:
a) le bollette d'incasso, giornalmente in copia;
b) i mandati di pagamento, a scadenza mensile con distinta in duplice copia, di cui una per ricevuta;
c) gli ordini di accreditamento, al momento della loro estinzione;
d) i ruoli di spesa fissa, al momento del pagamento dell'ultima rata;
e) gli elenchi di entrata e di spese ricorrenti, nonché gli ordinativi di incasso ed i bollettari esauriti, al termine di ogni esercizio finanziario, unitamente al conto previsto dall'art. 84 secondo comma della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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