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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 16
Vigilanza e controlli
La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'assessore al bilancio. Al fine di assicurare il più sollecito e sicuro riscontro fra le scritture contabili del tesoriere e quelle corrispondenti della Regione, sono disposte la tenuta da parte del tesoriere di registrazioni analitiche e la effettuazione di periodici controlli sulle stesse secondo quanto stabilito nei successivi articoli 17, 18 e 19.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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