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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 17
Registrazioni d'ufficio del tesoriere
Il tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornate e custodire le seguenti registrazioni analitiche con riferimento a ciascuno dei servizi di cui al successivo art. 20:
a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dai giornali di cassa del normale conto di tesoreria e dal conto riepilogativo dei funzionari delegati;
b) il registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata, nel quale dovranno essere annotati gli ordinativi d'incasso, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento secondo la data di ricevimento;
c) il registro dei ruoli di spesa fissa, nonché degli elenchi di entrata di spese ricorrenti, ordinati secondo la data di ricevimento;
d) il bollettario delle riscossioni;
e) il partitario analitico per capitolo ed articolo di cassa del bilancio dei titoli di entrata e di spesa assunti in carico al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di bilancio di cassa.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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