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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 19
Raccordo reciproco delle contabilità
Trimestralmente, o su richiesta della Regione, il tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella della Regione.
Copia del quadro del predetto raccordo nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti saranno inviati al Presidente della Giunta ed al responsabile della ragioneria regionale in plico raccomandato. La Regione, a firma dell'assessore al bilancio, ne dà il benestare o segnala le discordanze eventualmente rilevate entro trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo.
In questo ultimo caso la Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; nel caso di pronuncia negativa, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A chiusura di ciascun esercizio finanziario, raccordate le risultanze del conto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, la Regione dispone, mediante comunicazione scritta al tesoriere, il trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.
Il conto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18 è approvato con atto della Giunta regionale, previa la parificazione dello stesso da parte della ragioneria, entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, non oltre un mese dalla data della trasmissione dello stesso da parte del tesoriere.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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