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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 2
Riscossioni e versamenti
Il tesoriere provvederà a ricevere in versamento tutte le somme spettanti alla Regione che hanno riferimento al bilancio regionale.
Il tesoriere rilascierà, in luogo e vece dell'amministrazione regionale, quietanza liberatoria delle somme versate alla cassa regionale.
Le quietanze saranno staccate da un unico bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato e vistato dal responsabile del servizio di ragioneria regionale. Le quietanze saranno contrassegnate da un numero progressivo nell'ambito di ciascun esercizio.
Il tesoriere è tenuto a curare l'incasso di entrate ricorrenti sulla base di elenchi di riscossione predisposti dalla ragioneria. A tal fine, il tesoriere provvederà a trasmettere ai debitori l'avviso di scadenza con invito al pagamento entro i termini. Le somme così introitate verranno accreditate a favore della Regione in conto sospeso.
Il tesoriere dovrà inoltre ricevere, salvo che la Regione non lo abbia espressamente diffidato di rifiutarle, le somme che i terzi intendessero versare a qualsiasi titolo, a favore della Regione, accreditandole nello stesso "conto sospeso" e rilasciandone ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento e con la clausola "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Emilia-Romagna".
Il tesoriere si farà parte diligente nel segnalare immediatamente alla Regione gli incassi di cui ai due precedenti commi, richiedendo i relativi ordini di riscossione.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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