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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 1978, n. 49

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1972 N. 4 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 164 del 13 dicembre 1978

Art. 4
Pagamenti in conto sospeso
Nei casi sottoindicati e secondo le modalità e condizioni per ognuno di essi esposte, il tesoriere regionale provvede al pagamento di spese "in conto sospeso" dandone carico alla Regione a tale titolo in un conto apposito in attesa che quest'ultima provveda alla trasmissione materiale dei relativi titoli di spesa:
- Imposte in scadenza a carico della Regione, da pagare sulla base della comunicazione delle cartelle esattoriali, di atti ingiuntivi non opposti, ovvero sulla base delle distinte di versamento mensili predisposte per il versamento delle ritenute operate dalla Regione in qualità di sostituto d'imposta.
- Contributi obbligatori da versare alla tesoreria provinciale dello Stato ed agli enti previdenziali ed assistenziali sulla base della comunicazione di ruoli od altri prospetti attestanti le scadenze e gli importi da pagare da parte della Regione.
- Sgravi di imposte regionali per quote indebite od inesigibili, da rimborsare agli esattori sulla base dei buoni di sgravio comunicati dagli esattori medesimi.
- Rate di ammortamento dei mutui, da pagare sulla base di ruoli di spesa fissa od elenchi attestanti la scadenza e gli importi delle rate stesse.
- Contributi in annualità costanti, da pagare sulla base dei ruoli di spesa fissa, alle scadenze e secondo le modalità in essi indicate.
- Canoni passivi di locazione, sulla base di elenchi di spese ricorrenti.
Le quietanze relative ai pagamenti in conto sospeso saranno riportate sul mandato di pagamento successivamente emesso dalla Regione, con valuta riferita alla data della quietanza medesima.

Note del Redattore:

La L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono state abrogate dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40; si vedano ora gli articoli 62,63 e 64 della citata L.R. n. 40 del 2001.

R.R. 9.12.1978 n. 50 "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

Si veda ora il titolo III, Capo II, della L.R. n. 40 del 2001.

Si veda ora la L.R. 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale".

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