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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1995, n. 61

REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 17 febbraio 2005 n. 3

R.R. 8 aprile 2009 n. 1

(1)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Documenti obbligatori
Art. 3 - Bilancio pluriennale di previsione
Art. 4 - Bilancio economico preventivo
Art. 5 - Bilancio di esercizio
Art. 6 - Redazione del bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'avvio e la gestione del sistema di contabilità economica, dal 1° gennaio 1996, per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere, in seguito denominate "Aziende sanitarie", informato alle disposizioni del codice civile, in osservanza al disposto dell'articolo 12 della L.R. 20 dicembre 1994, n.50.
2. Il presente regolamento comprende gli schemi obbligatori del bilancio di previsione pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.
3. Le Aziende sanitarie adottano gli schemi di cui al comma 2, al fine di garantire un livello informativo di base comune e quindi l'omogeneità dei dati a livello regionale.
4. Le Aziende sanitarie possono articolare più analiticamente gli schemi proposti e costituire conti analitici per la corretta previsione e successiva rilevazione delle operazioni gestionali.
5. La contabilità economica viene gestita con la tecnica della partita doppia.
Art. 2
Documenti obbligatori
1. Con riferimento al nuovo sistema di contabilità economica, le Aziende sanitarie sono tenute a predisporre, dall'esercizio 1996, i seguenti documenti :
a) il bilancio pluriennale di previsione ;
b) il bilancio economico preventivo ;
c) il bilancio di esercizio.
2. Con riferimento all'esercizio 1996, le Aziende sanitarie devono predisporre : lo stato patrimoniale iniziale dell'azienda, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 50 della L.R. n.50/'94 e delle disposizioni tecniche contenute nel documento Allegato n. 4 "Il sistema di contabilità economica".
Art. 3
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione è un preventivo economico di durata triennale, aggiornato annualmente. È articolato secondo una specifica struttura tecnica che risponde alle norme civilistiche in materia di conto economico, secondo il disposto dell'articolo 2425 del codice civile.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti :
a) un preventivo economico che riporta costi e oneri, ricavi e proventi previsti per ciascuno dei tre anni di riferimento;
b) un prospetto Fonti e Impieghi che riporta i flussi in entrata ed in uscita previsti in ciascuno dei tre anni di riferimento.
3. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio pluriennale di previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 50/'94, sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento come Allegato n. 1.
4. Le Aziende sanitarie sono comunque tenute a predisporre un bilancio pluriennale di previsione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.
Art. 4
Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo è un preventivo economico a valere per l'anno di riferimento.
2. Il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti :
a) un preventivo economico che evidenzia i costi ed i ricavi previsti per il periodo di riferimento;
b) un prospetto Fonti e Impieghi che evidenzia i flussi in entrata ed in uscita previsti per l'anno di riferimento.
3. La struttura dei documenti di cui al comma 2 è la stessa di quelli del bilancio pluriennale di previsione di cui all'articolo 3.
4. Gli schemi regionali obbligatori dei documenti componenti il bilancio economico preventivo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 50/'94 sono riportati quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento come Allegato n. 2.
Art. 5

(aggiunta lettera d) al comma 2 e modificato comma 3 da art. 1 del R.R. 17 febbraio 2005)

Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda relativamente all'esercizio di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti :
a) Conto economico
b) Stato patrimoniale
c) Nota integrativa.
d) rendiconto di liquidità (Fonti impieghi)
3. Gli schemi regionali obbligatori del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della L.R. n. 50/'94, nonchè lo schema di rendiconto di liquidità (Fonti-Impieghi), sono riportati quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento come Allegato n. 3.
4. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti norme del codice civile; inoltre, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 50/'94, deve contenere la ripartizione dei valori economici distinti in servizi sanitari ed altri.
5. La relazione al bilancio di esercizio, prevista dall' articolo 14 della L.R. n. 50/'94, deve tra l'altro contenere con riferimento al comma 1 lett. f), dello stesso articolo 14, il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa il cui schema è coincidente con quello del "Prospetto contenente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle Unità sanitarie locali", in base alla circolare del ministero del Tesoro 21 dicembre 1981, n. 31933, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 5 gennaio 1982, n. 3.
Art. 6
Redazione del bilancio
1. Le Aziende sanitarie devono uniformare la stesura del bilancio a corretti principi di redazione.
2. I principi di redazione, inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei dati in bilancio.
3. Le Aziende sanitarie, nella predisposizione del bilancio di esercizio, dovranno rispettare i seguenti principi :
a) Utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
c) Comprensibilità (chiarezza).
d) Neutralità (imparzialità).
e) Prudenza.
f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio.
g) Comparabilità.
h) Omogeneità.
i) Continuità (costanza di applicazione) dei principi contabili e dei criteri di valutazione.
l) Competenza.
m) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
n) Il costo come criterio base delle valutazioni del bilancio d'esercizio.
o) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.
p) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie.
q) Verificabilità dell'informazione.
4. La specificazione dei contenuti di ogni singolo principio è illustrata nel documento "Il sistema di contabilità economica", parte integrante e sostanziale del presente regolamento come Allegato n. 4.

Note del Redattore:

Gli allegati del presente regolamento sono stati sostituiti prima dall'art. 2 del R.R. 17 febbraio 2005 n. 3, in seguito ancora sostituiti dall' art. 1 del R.R. 8 aprile 2009 n. 1

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