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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 4
Attribuzione delle competenze
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.

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