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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 45
Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le procedure di cui al presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultino ad esso conformi.

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