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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 46
Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale
1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 Sito esterno, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso l'autorità competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R. 9/99 con quella richiesta dal presente Regolamento.
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il Servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessità della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.

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