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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 48
Revisione delle concessioni
1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 258/00 Sito esterno, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.
2. Entro un anno dalla data di adozione del Piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99, i Servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.Lgs. 152/99 Sito esterno.

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