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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 5
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.
Art. 6
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
e) uso della risorsa;
f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.
2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
c) planimetria catastale in scala 1:2000;
d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) disegni delle opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r).
5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.
6 Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Art. 7
Procedibilità della domanda
1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Art. 8
Sportello Unico
1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio o all'Amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.
3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno sono di competenza del Servizio.
5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
6. L'Autorità competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo Sportello Unico l'esito del procedimento.
Art. 9
Parere dell'Autorità di bacino
1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99 Sito esterno e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.
Art. 10
Pubblicazione
1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.
Art. 11
Osservazioni ed opposizioni
1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
Art. 12
Acquisizione di ulteriori pareri
1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:
a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9;
b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 112/98 Sito esterno, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza;
c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 Sito esterno, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del R.D. 1775/33;
e) agenzia di ambito di cui alla L.R. 25/99, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. 152/99 Sito esterno in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1;
f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per quelle richieste dall'Agenzia d'ambito.
Art. 13
Conferenza di Servizi
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 14
Sopralluogo
1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.
2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.
3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
Art. 15
Integrazioni documentali
1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.
Art. 16
Autorizzazione alla perforazione di pozzi
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato R.D. e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata.
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui al comma 4 indica altresì:
a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
Art. 17
Perforazioni finalizzate a controlli
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

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