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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

TITOLO III
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32
Decadenza
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione;
e) subconcessione a terzi.
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è immediata.
Art. 33
Revoca
1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
Art. 34
Rinuncia alla concessione
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.
Art. 35
Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

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