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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24

RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 135 del 26 settembre 2002

Art. 4
Rapporto del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente
1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il dirigente competente in materia di personale, valutatane l'ammissibilità e la ricevibilità, chiede la trasmissione di un rapporto sui fatti allegati dal dipendente al responsabile della struttura cui lo stesso è assegnato.
2. Qualora colui che presenta domanda sia un responsabile di servizio ovvero un direttore generale, il rapporto di cui al precedente comma è rispettivamente redatto dal direttore generale o dall'organo politico di riferimento.
3. Il rapporto sui fatti allegati dal dipendente, preceduto da adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta al dirigente competente in materia di personale e deve indicare gli elementi richiesti ed ogni ulteriore informazione utile all'accertamento dei fatti.

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