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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24

RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 135 del 26 settembre 2002

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e competenze
Art. 2 - Accertamento della causa di servizio e equo indennizzo
Art. 3 - Spese di cura
Art. 4 - Rapporto del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente
Art. 5 - Equo indennizzo ed altre provvidenze
Art. 6 - Disciplina applicabile e abrogazioni
Art. 7 - Norma transitoria
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e competenze
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione che non sono muniti di potestà regolamentare in materia seguono le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per i dipendenti inquadrati nell'organico consiliare, gli adempimenti e i provvedimenti che il presente regolamento attribuisce al dirigente competente in materia di personale sono svolti dal dirigente dell'organico consiliare competente individuato ai sensi della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
Art. 2
Accertamento della causa di servizio e equo indennizzo
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta al dirigente competente in materia di personale, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Sito esterno.
4. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
5. Il provvedimento finale relativo al riconoscimento ovvero al diniego della causa di servizio ed alla concessione ovvero al diniego dell'equo indennizzo viene adottato dal dirigente competente in materia di personale.
6. I termini e le fasi procedimentali previste dalla presente disposizione sono regolate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Sito esterno.
Art. 3
Spese di cura
1. Il dipendente ha facoltà di richiedere al dirigente competente in materia di personale, entro gli stessi termini previsti per la domanda di equo indennizzo e secondo la disciplina vigente per i dipendenti civili dello Stato, in quanto applicabile, il rimborso delle spese di cura per il ricovero presso istituti sanitari e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi ai quali il dipendente stesso abbia diritto di rivolgersi ai sensi della vigente normativa.
Art. 4
Rapporto del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente
1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il dirigente competente in materia di personale, valutatane l'ammissibilità e la ricevibilità, chiede la trasmissione di un rapporto sui fatti allegati dal dipendente al responsabile della struttura cui lo stesso è assegnato.
2. Qualora colui che presenta domanda sia un responsabile di servizio ovvero un direttore generale, il rapporto di cui al precedente comma è rispettivamente redatto dal direttore generale o dall'organo politico di riferimento.
3. Il rapporto sui fatti allegati dal dipendente, preceduto da adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta al dirigente competente in materia di personale e deve indicare gli elementi richiesti ed ogni ulteriore informazione utile all'accertamento dei fatti.
Art. 5
Equo indennizzo ed altre provvidenze
1. Ove il dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo sia iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'equo indennizzo può essere concesso solo previa deduzione delle somme eventualmente percepite dall'interessato a titolo di provvidenze a carico dell'Istituto stesso. Il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso l'INAIL.
2. Dall'equo indennizzo è altresì dedotto quanto percepito dall'interessato in virtù di rapporti assicurativi instaurati dalla Regione ovvero a titolo di provvidenza a carico di altri enti pubblici.
3. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
4. L'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue la pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di età, avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo è ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo anno di età.
Art. 6
Disciplina applicabile e abrogazioni
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatte salve le disposizioni contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva.
3.
Il Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 20 è abrogato.
Art. 7
Norma transitoria
1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, sono regolati sino alla loro definizione dalle previgenti disposizioni.

Il presente regolamento sarà publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

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