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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

(Regolamento di pura modifica al R. R. 26 marzo 2006, n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 1
Modifiche all'art. 5 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 5, comma 1, lettera a) dopo la parola "laurea" sono soppresse le parole
"in discipline biologiche"
2.
All'art. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis Gli abilitati di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995 sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo. Sono considerati cacciatori di cinghiale di cui alla lett. e) del comma 1 i cacciatori già abilitati ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995, coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 15 del r.r. n. 38 del 1992, nonché coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e 1991-92."

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