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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

(Regolamento di pura modifica al R. R. 26 marzo 2006, n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 3
Modifiche all'art. 11 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La composizione delle mute utilizzate nella caccia al cinghiale con il metodo della braccata va resa, sotto l'aspetto numerico e qualitativo, sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di piani di prelievo efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di fauna selvatica. Non è consentito l'uso di più di 12 cani per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, in funzione delle dimensioni, delle caratteristiche orografiche, dell'indice di boscosità o di altre peculiarità faunistico-ambientali della zona assegnata o delle singole aree di braccata in cui opera la squadra stessa, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di un numero superiore di cani. Non sussiste limitazione numerica dei cani da utilizzare per ogni azione di braccata qualora questi siano tutti, sia quelli iscritti che quelli non iscritti nei libri genealogici, in possesso del brevetto/attestato di idoneità rilasciato da giudici ENCI a seguito di apposite prove di lavoro attuate sulla base di un disciplinare tecnico approvato o recepito dalla Giunta regionale. Limitatamente alle stagioni venatorie 2005-06, 2006-07 e 2007-08, ai cani idonei potranno essere affiancati giovani cani in addestramento di età non superiore a 24 mesi ed in numero non superiore al 20 per cento dei cani idonei presenti nella stessa azione di braccata. Al fine di favorire l'addestramento ed allenamento dei cani l'ATC provvede ad adottare le iniziative necessarie ivi compresa l'eventuale richiesta alla Provincia di istituzione dei campi di cui al comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 8 del 1994."

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