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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

(Regolamento di pura modifica al R. R. 26 marzo 2006, n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 4
Modifiche all'art. 12 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 12, comma 3, dopo la parola "cacciatori." sono aggiunte le seguenti parole:
"Possono partecipare alla girata, oltre ai componenti il gruppo, altri cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), e) ed f) sino ad un massimo di 3 invitati designati dal conduttore di limiere."
2.
All'art. 12, il comma 5 è sostituito con il seguente:
"5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia o all'Ente Parco il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare oltre ai nominativi dei conduttori di limiere anche quello dei componenti il gruppo corredati da luogo e date di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria."

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